dice il cliente

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Certificati peritali e Certificati di autenticità

Certificati peritali e Certificati di autenticità

Il  “CERTIFICATO di PERIZIA” è atto giuridico, con tutte le conseguenze previste dalla Legge, redatto da soggetti investiti di determinate attribuzioni (in riferimento al settore "collezionismo", gli iscritti negli albi di consulenza presso tribunali o camere di commercio).
Ben diverso il “parere motivato” che può essere redatto da qualsiasi generico “esperto”.

Appare invece palese la contraddizione tra l’intestazione “CERTIFICATO”, che formalmente presenta l’atto come giuridico, e l’asserzione “E’ MIA OPINIONE“ che ne fa scadere la sostanza a parere (spesso neppure motivato) per cui del tutto inutilizzabile per eventuale indennizzo in caso di lite giudiziaria a seguito di errore peritale. Questo poichè l’esperto, nella migliore delle ipotesi, sarebbe tenuto a risarcire il solo costo del pseudo-certificato mentre il commerciante risarcirebbe neppure un centesimo invocando a discarico di avere venduto l’oggetto con attestazione di esperto, essendo egli incompetente nel settore specifico. In definitiva il collezionista resterebbe, come in effetti avviene, con le proverbiali “pive nel sacco”. Non c’è dunque da meravigliarsi se il nostro Collezionista di medio livello, conscio della situazione specie per esserci capitato, rinuncia a tutto quanto può apparirgli insidioso anche se munito di firme e pseudo-certificazioni varie.

Qualche esperto utilizza, di norma e non a richiesta con relativo esborso supplementare, nel testo la terminologia connessa all’intestazione ovvero un lapidario “CERTIFICO”. Senza dubbio un bel passo avanti ma insufficiente dal momento che la “garanzia”, in presenza di eventuale errore, resta di ordine puramente formale in quanto ne risponde il sottoscrittore in proprio.

Invece il CERTIFICATO DI AUTENTICITA’, già obbligatorio dal 1971 nel mercato dell’arte quale elemento essenziale, viene rilasciato dal venditore che ne assume la totale responsabilità civile e penale, garantendo la genuinità dell’opera. Vero è che la normativa (L. 1062 del 20 Nov.1971) è riferita alle opere d’arte e non agli “oggetti filatelici” per cui nessun obbligo per il venditore di francobolli rilasciare predetta certificazione, sebbene adottata da alcuni commercianti lungimiranti. Auspicabile che sempre più venditori del settore filatelico adottino tale condotta per quella chiarezza di cui il settore necessita.

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